Di seguito proponiamo una parte della SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA Successiva all’entrata in vigore dell’Art.18 DL Sicurezza
Redatta dall’associazione CSI (CANAPA SATIVA ITALIA) a cui siamo contenti di essere associati
– Relazione n. 33/2025 del Massimario della Cassazione – 23/06/2025
Evidenzia che l’art. 18 pone seri dubbi di costituzionalità e di determinatezza e -per non sollevare una questione dilegittimità costituzionale- consiglia ai Tribunali di proporre «una (ri)lettura giudiziale dell’art. 18 che possa escludere, sullabase del principio di concreta offensività, la penale rilevanza dei fatti relativi alle infiorescenze prodotte dalla coltivazione diCannabis sativa “per difetto dell’elemento dell’offesa”, quando il derivato sia, in concreto, privo di efficacia drogante opsicotropa». In altre parole, il giudice dovrà verificare la reale efficacia drogante del prodotto; se le infiorescenze non sonoidonee a produrre un effetto stupefacente non può esservi reato e il divieto resta ricognitivo.
– Antonella Di Florio già consigliera di Cassazione – 30/05/2025
“Era proprio su questa riserva che doveva essere effettuato l’intervento normativo, al fine di indicare con chiarezza lapercentuale di THC della canapa sativa L che poteva essere ritenuta la soglia al di sopra della quale si può verificare l’effettostupefacente e al di sotto della quale esso deve essere escluso. In mancanza di tale precisazione, l’introduzione deglispeculari divieti sopra riportati rende inutile qualsiasi intervento normativo, visto che, alla luce dellagiurisprudenza sopra richiamata, la condotta oggetto di contestazione non potrà comunque essere sottratta allavalutazione dell’effettiva efficacia drogante della sostanza commercializzata e/o assunta.”
– Ordinanza del Tribunale Civile di Trento del 05/09/2025
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiVw5z98bmQAxWpg_0HHWNnER4QFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sistemapenale.it%2Fpdf_contenuti%2F1757520220_ordinanza-trento-n-rg-1530-12025-150214s.pdf&usg=AOvVaw20ua2LYqzGCOw_PT7NUg2Y&opi=89978449
A livello amministrativo, il Tribunale ordinario di Trento con l’ordinanza del 5 settembre 2025 ritiene l’accesso ai sostegnicomunitari per le infiorescenze di canapa a basso contenuto di THC un argomento razionale a supporto della liceità dellacoltivazione. Il giudice osserva che la pronuncia delle Sezioni Unite del 2019 impone la verifica dell’offensività inconcreto per confermare eventuale reato come da Legge n.309/90. Afferma altresì che la coltivazione di canapa èlecita fintanto che il valore di THC è inferiore o pari allo 0,6 % e che l’eventuale superamento impone la distruzionedelle piante senza comportare responsabilità penale per il coltivatore che abbia seminato legalmente. La stessaordinanza richiama la Relazione 33/2025 e prospetta una rilettura dell’art. 18 che escluda la rilevanza penaledelle infiorescenze prive di efficacia drogante.
– Sentenza Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 30475/2019
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/sezioni-unite-n-30475-2019-cannabis-light
Conferma che il commercio di foglie, infiorescenze, oli o resine derivanti da Cannabis sativa L. integra il reato di cui all’art.73 D.P.R. 309/1990 solo quando il prodotto abbia concreta efficacia drogante. La Corte afferma (punto 8) che lacessione di derivati della canapa con THC inferiore ai valori previsti dalla legge 242/2016 è penalmente rilevante «salvoche tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività».Questa pronuncia, tuttora vincolante, costituisce il perno interpretativo anche dopo l’art. 18, una massima ufficiale chesubordina la rilevanza penale alla concreta efficacia drogante.
TRIS Risposta EUDG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Unit E3 – Notification of Regulatory Barriers
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non ha notificato l’art. 18 alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva(UE) 2015/1535. Nella sua risposta alle nostre denunce, la Commissione ricorda che la Corte di giustizia ha stabilito che unregolamento tecnico nazionale adottato senza notifica non può essere applicato: «i tribunali nazionali devono rifiutare diapplicare una norma tecnica adottata in violazione dell’obbligo di notifica». Ciò rende l’art. 18 inapplicabile nei confronti deiprivati anche secondo la normativa europea. La Commissione richiama inoltre la sentenza Papier Mettler (C‑86/22) sullanecessità di rispettare il periodo di standstill.→ La giurisprudenza successiva all’entrata in vigore dell’Art. 18 del DL Sicurezza conferma che inpratica nulla è cambiato rispetto al quadro pre‑DL Sicurezza: il commercio di infiorescenze e derivatidella canapa industriale resta lecito quando il prodotto è privo di efficacia drogante. L’art. 18 è unanorma ricognitiva che non può essere applicata senza accertare l’offensività concreta. Operatori e forzedell’ordine devono attenersi alla legge 242/2016 e alla verifica in concreto dell’offensività: non basta lamera presenza di infiorescenze di Cannabis Sativa Linnaeus a determinare il reato.
- Cambia qualcosa con l’art. 18?
Non in sostanza: in assenza di efficacia drogante le infiorescenze e i derivatidi Cannabis sativa L. continuano a non costituire reato né illecitoamministrativo. Lo ha chiarito la Cassazione (Sez. Unite 2019), lo haribadito la Relazione della Corte di cassazione n. 33/2025, lo conferma ilTribunale di Trento che qualifica l’art. 18 come meramente ricognitivo.Nessun divieto assoluto di coltivazione o commercio di canapa light puòessere applicato senza il rispetto della direttiva 2015/1535 e senzadimostrare la concreta offensività del prodotto
- questo è un documento del 2018 della Commissione Europea in cui specifica l’impiego ad uso alimentare della canapa

- !!!ANALISI TITOLAZIONE CANNABINOIDI BIRRA WEED FUTURA (il documento integrale è disponibile su richiesta per i distributori che lo richiedono)

